Art. 3 · Movimento dei frutti specificati all'interno dell'Unione

Art. 3

Movimento dei frutti specificati all'interno dell'Unione

In vigore dal 15 dic 2017
Movimento dei frutti specificati all'interno dell'Unione 1.   I frutti specificati possono essere trasportati all'interno dell'Unione soltanto se l'importatore ha comunicato i dettagli di ogni contenitore all'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro nel quale si trova il punto di entrata e, se del caso, all'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro in cui avverrà la trasformazione industriale. Tale comunicazione contiene le seguenti informazioni: a) il volume dei frutti specificati; b) il numero di identificazione dei contenitori; c) la data prevista d'introduzione e il punto di entrata nel territorio dell'Unione; d) i nomi, gli indirizzi e l'ubicazione degli impianti di cui all'. 2.   L'importatore comunica agli organismi ufficiali responsabili di cui al paragrafo 1 qualsiasi modifica delle informazioni contenute in tale comunicazione non appena ne viene a conoscenza. 3.   I frutti specificati possono essere trasportati verso uno Stato membro diverso dallo Stato membro attraverso il quale sono stati introdotti nell'Unione soltanto se gli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri interessati acconsentono a tale movimento. 4.   I frutti specificati sono direttamente e immediatamente trasportati negli impianti di trasformazione di cui all' o in un deposito di cui all'. I movimenti dei frutti specificati sono effettuati sotto il controllo dell'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro in cui avvengono tali movimenti. 5.   Gli Stati membri interessati dai movimenti cooperano per garantire che il presente articolo sia rispettato.
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