Art. 2
In vigore dal 14 dic 2017
1. La denominazione dell'idrossitirosolo autorizzata dalla presente decisione sull'etichettatura dei prodotti alimentari che la contengono è «idrossitirosolo».
2. L'etichettatura dei prodotti alimentari contenenti idrossitirosolo deve recare la seguente dicitura:
a)
«Questo prodotto alimentare non è indicato per i bambini di età inferiore ai tre anni e per le donne in gravidanza o in allattamento»;
b)
«Questo prodotto alimentare non è adatto per la cottura, la cottura al forno e la friggitura».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2017:2373:oj#art-2