Art. 2

Art. 2

In vigore dal 14 dic 2017
1.   La denominazione dell'idrossitirosolo autorizzata dalla presente decisione sull'etichettatura dei prodotti alimentari che la contengono è «idrossitirosolo». 2.   L'etichettatura dei prodotti alimentari contenenti idrossitirosolo deve recare la seguente dicitura: a) «Questo prodotto alimentare non è indicato per i bambini di età inferiore ai tre anni e per le donne in gravidanza o in allattamento»; b) «Questo prodotto alimentare non è adatto per la cottura, la cottura al forno e la friggitura».
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