Art. 1

Art. 1

In vigore dal 14 dic 2017
Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1925/2006, l'idrossitirosolo, quale specificato nell'allegato I della presente decisione, può essere immesso sul mercato dell'Unione quale nuovo ingrediente alimentare destinato alla popolazione in generale, esclusi i bambini di età inferiore ai tre anni e le donne in gravidanza e in allattamento, per gli usi indicati e ai tenori massimi stabiliti nell'allegato II della presente decisione.
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