Art. 3
In vigore dal 12 dic 2017
1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del progetto di cui all', paragrafo 2, è pari a 1 003 717,00 EUR.
2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le regole applicabili al bilancio dell'Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine essa conclude un accordo di finanziamento con l'OPCW. L'accordo di finanziamento prevede che l'OPCW assicuri la visibilità del contributo dell'Unione in funzione della sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio sulle eventuali difficoltà riscontrate e sulla data di conclusione dell'accordo di finanziamento.
Storico versioni
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