Art. 2

Art. 2

In vigore dal 12 dic 2017
1.   L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR») è responsabile dell'attuazione della presente decisione. 2.   L'esecuzione tecnica delle attività di cui all', paragrafo 2, è affidata all'OPCW. Essa svolge tale compito sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine l'AR stabilisce con l'OPCW le necessarie modalità.
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