Art. 3

Art. 3

In vigore dal 11 dic 2017
1.   L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione dei progetti di cui all', paragrafo 2, è pari a 1 220 880,51 EUR. 2.   Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e conformemente alle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione. 3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine, essa conclude una convenzione di finanziamento con l'UNODA per l'importo di riferimento al momento dell'adozione della presente decisione del Consiglio. La convenzione dispone che l'UNODA assicuri una visibilità del contributo dell'Unione che corrisponda alla sua entità. 4.   La Commissione si adopera per concludere la convenzione di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di eventuali difficoltà sorte nell'ambito di tale processo e della data di conclusione della convenzione di finanziamento.
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