Art. 2
In vigore dal 11 dic 2017
1. L'alto rappresentante (AR) è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. L'attuazione tecnica dei progetti di cui all', paragrafo 2, è affidata all'Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (United Nations Office for Disarmament Affairs – UNODA) attraverso la sua sezione di Ginevra e la sua sezione per il disarmo regionale, i tre centri regionali per la pace e il disarmo in Africa (UNREC), in Asia e nel Pacifico (UNRCPD) e nell'America latina e nei Caraibi (UNLIREC). L'UNODA svolge tale compito sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine, l'AR conclude gli accordi necessari con l'UNODA.
Storico versioni
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