Art. 3

Art. 3

In vigore dal 11 dic 2017
1.   L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del progetto di cui all' è pari a 3 474 322,77 EUR. Il bilancio totale stimato per l'intero progetto è pari a 3 993 676,97 EUR, messi a disposizione attraverso il cofinanziamento con CAR e il ministero federale tedesco degli Affari esteri. 2.   Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio generale dell'Unione. 3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione dell'importo di riferimento finanziario di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude il necessario accordo con CAR. L'accordo stabilisce che CAR deve assicurare la visibilità del contributo dell'Unione in funzione della sua entità. 4.   La Commissione si adopera per concludere l'accordo di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale procedimento e della data di conclusione dell'accordo.
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