Art. 2

Art. 2

In vigore dal 8 dic 2017
Gli Stati membri possono rilasciare un'autorizzazione scritta a norma dell', paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/852 nei casi di cui alla lettera b) del citato comma, soltanto se la certificazione ivi richiesta è presentata nella forma di cui all'allegato II della presente decisione. Tuttavia, il presente articolo non si applica nei casi di importazioni di mercurio o di miscele di mercurio che si configurano come o sono considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2017:2287:oj#art-2