Art. 4
In vigore dal 7 dic 2017
La Commissione, previa consultazione del comitato speciale designato dal Consiglio, determina le posizioni che devono essere adottate dall'Unione nella gestione esecutiva del memorandum di cooperazione NAT-I-9406 A e degli allegati dello stesso di cui all'articolo III del memorandum di cooperazione NAT-I-9406 A, in riferimento:
a)
all'adozione di nuovi allegati NAT-I-9406 A delle appendici degli allegati del memorandum di cooperazione NAT-I-9406 A; e
b)
all'adozione di modifiche degli allegati del memorandum di cooperazione NAT-I-9406 A e delle appendici di tali allegati.
Storico versioni
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