Art. 2

Art. 2

In vigore dal 30 nov 2017
La Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sono destinatari della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2017:2261:oj#art-2