Art. 3

Art. 3

In vigore dal 20 nov 2017
1.   La Grecia procede al recupero dell'aiuto incompatibile di cui all' presso l'impresa subentrata al beneficiario, ossia Hellenic Civilian Production Systems Industrial Commercial Ltd. 2.   Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione del beneficiario fino alla data del loro effettivo recupero. 3.   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (39) e del regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione (40) recante modifiche del regolamento (CE) n. 794/2004. 4.   La Grecia annulla tutti i pagamenti in essere dell'aiuto di cui all' a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
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