Art. 4

Art. 4

In vigore dal 20 nov 2017
1.   Ai fini dell’articolo 240 dell’accordo, eventuali modifiche dell’accordo adottate mediante decisioni del sottocomitato per le indicazioni geografiche sono approvate dalla Commissione a nome dell’Unione europea. In caso di mancato accordo tra le parti interessate in seguito a obiezioni relative a un’indicazione geografica, la Commissione adotta una posizione secondo la procedura di cui all’articolo 57 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). 2.   Ai fini dell’articolo 270, paragrafo 2, prima frase, dell’accordo, la Commissione è autorizzata ad approvare la posizione dell’Unione riguardo alle modifiche dell’allegato XI dell’accordo. Ai fini dell’articolo 270, paragrafo 2, seconda frase, dell’accordo, la Commissione è autorizzata a sollevare obiezioni a una modifica o rettifica dell’allegato XI proposta dalla Repubblica d’Armenia.
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