Art. 1

Art. 1

In vigore dal 15 nov 2017
La decisione n. 189/2014/UE è modificata come segue: 1) all'articolo 3 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Le aliquote ridotte dell'accisa e le aliquote ridotte della VSS di cui all' da applicare al rum di cui all' sono limitate a: a) un contingente annuale di 120 000 ettolitri di alcol puro per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2015; e b) un contingente annuale di 144 000 ettolitri di alcol puro per il periodo dal 1o gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2020.»; 2) l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2020, tranne: a) l', l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 2, che si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2012; e b) l'articolo 3, paragafo 1, lettera b), che si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.».
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