Art. 1
In vigore dal 15 nov 2017
La decisione n. 189/2014/UE è modificata come segue:
1)
all'articolo 3 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le aliquote ridotte dell'accisa e le aliquote ridotte della VSS di cui all' da applicare al rum di cui all' sono limitate a:
a)
un contingente annuale di 120 000 ettolitri di alcol puro per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2015; e
b)
un contingente annuale di 144 000 ettolitri di alcol puro per il periodo dal 1o gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2020.»;
2)
l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2020, tranne:
a)
l', l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 2, che si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2012; e
b)
l'articolo 3, paragafo 1, lettera b), che si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2017:2152:oj#art-1