Art. 1

Art. 1

In vigore dal 7 nov 2017
L'articolo 4 della decisione 2012/232/UE del Consiglio è sostituito dal seguente: «Articolo 4 1.   La presente decisione cessa di produrre effetti alla data di entrata in vigore delle norme dell'Unione che stabiliscono le spese relative ai veicoli stradali a motore che non possono beneficiare della piena detrazione dell'IVA, o al 31 dicembre 2020, se questa data è anteriore. 2.   Eventuali richieste di proroga delle misure stabilite dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo 2020. Tali richieste sono accompagnate da una relazione che comprende un esame della limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione dell'IVA in base alla presente decisione.».
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