Art. 5

Art. 5

In vigore dal 6 nov 2017
Gli Stati membri che partecipano al WP.7 dell'UNECE, agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione e in consultazione con la Commissione, possono approvare, in sede di WP.7 dell'UNECE, lievi modifiche delle proposte di norme di qualità per gli ortofrutticoli che non alterino la sostanza di tali proposte.
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