Art. 3
In vigore dal 6 nov 2017
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo di modifica a nome dell'Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2017:2083:oj#art-3