Art. 5 · Limiti

Art. 5

Limiti

In vigore dal 3 nov 2017
Limiti 1.   Ove, sulla base del calcolo effettuato ai sensi dell', paragrafo 2, e di eventuali aumenti o diminuzioni dell'importo base effettuati ai sensi dell', l'importo di ciascuna ammenda superi EUR 500 000, l'importo dell'ammenda irrogabile dalla BCE è limitato a EUR 500 000. 2.   Ove, sulla base del calcolo effettuato ai sensi dell', paragrafo 2, e di eventuali aumenti o diminuzioni dell'importo base effettuati ai sensi dell', l'importo della penalità di mora superi EUR 10 000 per giorno di violazione, l'importo della penalità di mora irrogabile dalla BCE per giorno di violazione è limitato a EUR 10 000. Le penalità di mora possono essere irrogate per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla notifica al gestore dello SPIS della decisione che irroga le sanzioni.
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