Art. 4 · Organizzazione della fase di audizione

Art. 4

Organizzazione della fase di audizione

In vigore dal 3 nov 2017
Organizzazione della fase di audizione 1.   Al gestore dello SPIS è data la possibilità di essere sentito mediante la presentazione di osservazioni scritte sui fatti, sulle informazioni, sulla valutazione o sulle ragioni giuridiche poste a base della contestazione di non conformità o di sospetta non conformità e sulle misure correttive prese in esame, indicati nella comunicazione scritta, entro un termine specificato dall'autorità competente non inferiore a 14 giorni di calendario decorrenti dalla ricezione dalla comunicazione scritta. Il gestore dello SPIS può richiedere una proroga del termine e l'autorità competente decide a propria discrezione se concederla. 2.   In casi di inosservanza ritenuta sufficientemente grave da richiedere interventi immediati, in conformità all'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28), al gestore dello SPIS è data la possibilità di essere sentito e fornire spiegazioni entro un termine specificato dall'autorità competente generalmente non superiore a tre giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della comunicazione scritta. 3.   Il gestore dello SPIS può richiedere all'autorità competente spiegazioni o documentazione in merito all'inosservanza o alla sospetta inosservanza. Le autorità competenti si adoperano per fornire tempestivamente al gestore dello SPIS le spiegazioni o la documentazione pertinenti. 4.   Ove l'autorità competente lo consideri appropriato o su richiesta del gestore dello SPIS, all'operatore dello SPIS può essere data la possibilità di presentare osservazioni sui fatti, sulle informazioni, sulla verifica o sulle ragioni giuridiche poste a fondamento della contestazione di non conformità o di sospetta non conformità nel corso di un incontro. Nel corso dell'incontro il gestore dello SPIS può farsi assistere da un terzo, compreso un consulente legale esterno. 5.   L'autorità competente predispone il verbale scritto di ciascun incontro con il gestore dello SPIS. Concesso un lasso di tempo sufficiente alla revisione dei verbali e all'inclusione di qualunque commento o modifica ritenuti necessari, i verbali sono sottoscritti dal gestore dello SPIS e copia di essi è fornita al gestore dello SPIS dall'autorità competente. 6.   Il gestore dello SPIS fa pervenire all'autorità competente osservazioni, documentazione, spiegazioni e ogni altra informazione in una lingua dell'Unione di sua scelta, salvo che precedentemente sia stata convenuta con l'autorità competente una lingua diversa.
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