Art. 3 · Avviso al gestore dello SPIS

Art. 3

Avviso al gestore dello SPIS

In vigore dal 3 nov 2017
Avviso al gestore dello SPIS 1.   In conformità all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28) e sulla base delle risultanze del progetto di verifica o della verifica, l'autorità competente invia al gestore dello SPIS una comunicazione scritta che può includere la richiesta di informazioni supplementari o chiarimenti. 2.   La comunicazione scritta specifica la natura dell'inosservanza o della sospetta inosservanza, nonché i fatti, le informazioni, la verifica o le ragioni giuridiche poste a fondamento della contestazione di non-conformità o sospetta non conformità. La comunicazione indica una o più misure correttive che l'autorità competente intende imporre. Essa indica inoltre se il caso è considerato grave e se un intervento immediato è necessario ai sensi dell', paragrafo 2. 3.   Nei casi di perdurante inosservanza, la comunicazione scritta specifica anche i mancati progressi o l'inadeguatezza dei progressi fatti dal gestore dello SPIS in relazione all'attuazione del piano di azione concordato con l'autorità competente.
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