Art. 2
Principi generali
In vigore dal 3 nov 2017
Principi generali
1. La misure correttive sono imposte nei confronti dei gestori degli SPIS in conformità all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28) e alla procedura stabilita nella presente decisione.
2. Le autorità competenti possono avviare la procedura per l'imposizione di una misura correttiva nei seguenti casi:
a)
in caso di inosservanza confermata da verifica;
b)
in caso di perdurante inosservanza, ove nessuna misura correttiva sia stata imposta in precedenza nei confronti del gestore dello SPIS;
c)
in caso di progetto di verifica che induca l'autorità competente a sospettare un'inosservanza che sia grave e richieda azioni immediate.
3. La formulazione delle misure correttive è sufficientemente specifica da permettere al gestore dello SPIS di intervenire senza indebito ritardo per rimediare all'inosservanza o evitare che questa si ripeta.
Storico versioni
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