Art. 8

Art. 8

In vigore dal 16 ott 2017
1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Danimarca trasmette le seguenti informazioni: a) l'elenco dei beneficiari che hanno ricevuto l'aiuto di cui all' e l'importo totale ricevuto da ciascuno di essi; b) l'importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso ogni beneficiario che abbia ricevuto aiuti cui non sia applicabile la regola de minimis; c) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione; d) i documenti attestanti che ai beneficiari è stato imposto di rimborsare l'aiuto. 2.   La Danimarca informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto concesso di cui all'. Essa trasmette immediatamente, su semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo agli importi dell'aiuto e agli interessi già recuperati presso i beneficiari.
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