Art. 1

Art. 1

In vigore dal 12 ott 2017
1.   Le disposizioni dell'acquis di Schengen relative al VIS di cui all'allegato si applicano alla Bulgaria e alla Romania, nelle relazioni tra di esse e in quelle con il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, nonché la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera. Tali disposizioni si applicano dopo il positivo completamento di tutto il relativo collaudo generale, concernente le disposizioni elencate nell'allegato, da parte di eu-LISA, essendo stato notificato alla Bulgaria e alla Romania e alla Commissione che tale collaudo è stato positivamente completato. La Bulgaria e la Romania possono inoltre invitare esperti degli Stati membri e della Commissione a effettuare controlli dell'applicazione di tali disposizioni. 2.   Fino all'adozione da parte del Consiglio della decisione di sopprimere i controlli alle frontiere interne degli Stati membri, le autorità competenti per i visti della Bulgaria e della Romania possono accedere al VIS per la consultazione in modalità di sola lettura, per i seguenti fini: a) l'esame delle domande di visti per soggiorni di breve durata rilasciati dalla Bulgaria e dalla Romania ai sensi del rispettivo diritto nazionale; b) la decisione riguardante tali domande, inclusa la decisione in materia di annullamento, revoca, proroga o riduzione della validità del visto rilasciato conformemente alle loro pertinenti disposizioni nazionali.
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