Art. 1
Deroga al divieto di spedizione di suini vivi dalle zone elencate nella parte II dell'allegato se destinati alla macellazione immediata
In vigore dal 11 ott 2017
La decisione di esecuzione 2014/709/UE è così modificata:
(1)
è inserito il seguente articolo 3 ter:
«Articolo 3 ter
Deroga al divieto di spedizione di suini vivi dalle zone elencate nella parte II dell'allegato se destinati alla macellazione immediata
In deroga al divieto di cui all', lettera a), gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione di suini vivi destinati alla macellazione immediata da aziende situate nelle zone elencate nella parte II dell'allegato (l'azienda di spedizione) verso altre zone nel territorio dello stesso Stato membro, purché:
a)
prima della spedizione, i suini siano rimasti nell'azienda di spedizione per almeno 30 giorni o dalla nascita;
b)
i suini siano conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2 o paragrafo 3;
c)
tutti i suini presenti nell'azienda di spedizione provengano unicamente da una singola azienda da riproduzione situata nelle zone elencate nella parte I o II dell'allegato nel territorio dello stesso Stato membro (l'azienda da riproduzione);
d)
l'autorità competente abbia concesso l'autorizzazione preventiva per il trasferimento dei suini dall'azienda da riproduzione all'azienda di spedizione, sulla base di una valutazione dei rischi connessa alle misure di attenuazione dei rischi in vigore nell'azienda da riproduzione e nell'azienda di spedizione;
e)
l'azienda da riproduzione e l'azienda di spedizione dispongano entrambe di un programma comune di biosicurezza preventivamente approvato dall'autorità competente;
f)
l'autorità competente verifichi periodicamente, e almeno una volta ogni tre mesi, l'attuazione del programma comune di biosicurezza di cui alla lettera e);
g)
la partita di suini destinati alla macellazione immediata sia trasportata direttamente, senza operazioni di scarico o soste, a un macello riconosciuto a norma dell'articolo 12 e specificamente designato a tal fine dall'autorità competente;
h)
l'autorità competente sia stata informata in anticipo dell'intenzione di inviare la partita di suini vivi al macello per la macellazione immediata;
i)
il trasporto della partita di suini vivi verso il macello all'interno e attraverso zone situate al di fuori delle zone elencate nella parte II dell'allegato sia effettuato lungo rotte di trasporto specificate in anticipo e i veicoli utilizzati per il trasporto siano puliti, disinfettati e, se necessario, disinfestati il più presto possibile dopo lo scarico;
j)
gli autocarri e gli altri veicoli utilizzati per il trasporto della partita di suini vivi siano stati individualmente registrati presso l'autorità competente a tale scopo;
k)
l'autorità competente sia sistematicamente informata di qualsiasi spedizione e arrivo di partite di suini vivi dalle aziende da riproduzione all'azienda di spedizione;
l)
la sorveglianza nell'azienda di spedizione e nell'azienda da riproduzione sia rafforzata dall'applicazione, a tutti i suini di più di quattro mesi, delle procedure di cui al capitolo IV, parte A, punto 4 dell'allegato della decisione 2003/422/CE.»;
(2)
all'articolo 9, paragrafo 2, la lettera d) è soppressa;
(3)
all'articolo 11 è aggiunto il seguente paragrafo 4:
«4. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri interessati comprendenti zone elencate nella parte II dell'allegato possono autorizzare la spedizione in altri Stati membri e in paesi terzi di carni suine fresche di cui al paragrafo 1 e di preparati e prodotti a base di carni suine, costituiti da o contenenti tali carni suine, a condizione che tali preparati e prodotti a base di carni suine siano ottenuti da suini conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 3 ter.»
(4)
all'articolo 15, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:
«In deroga al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione di carni ottenute da suini selvatici dalle zone elencate nelle parti I e II dell'allegato verso altre zone nel territorio dello stesso Stato membro o verso altri Stati membri, a condizione che tali carni:
a)
siano state prodotte e trasformate in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/99/CE e sottoposte a trattamento termico come prescritto dalla lettera a) o d) dell'allegato III di tale direttiva;
b)
siano soggette a certificazione veterinaria conformemente all'articolo 5 della direttiva 2002/99/CE;
c)
siano corredate del certificato sanitario richiesto nel quadro degli scambi intracomunitari di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 599/2004, la cui parte II va completata come segue: “Prodotti conformi alla decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione.”»
(5)
L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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