Art. 1

Art. 1

In vigore dal 10 ott 2017
In deroga all'articolo 287, punto 18), della direttiva 2006/112/CE, la Romania è autorizzata a esonerare dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera il controvalore in valuta nazionale di 88 500 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.
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