Art. 5

Art. 5

In vigore dal 9 ott 2017
Qualunque decisione dell'Unione di sospendere unilateralmente, a norma dell', paragrafi 4 e 5, dell'accordo, il riconoscimento dell'equivalenza delle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'allegato IV dell'accordo, comprese le versioni aggiornate e consolidate di tali disposizioni legislative e regolamentari di cui all'allegato V dell'accordo, è adottata dalla Commissione. Prima di adottare tale decisione, la Commissione informa i rappresentanti degli Stati membri secondo la procedura di cui all' della presente decisione.
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