Art. 2

Art. 2

In vigore dal 9 ott 2017
L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza presiede il comitato misto di cui all'articolo 56 dell'accordo. L'Unione o, a seconda dei casi, l'Unione e gli Stati membri sono rappresentati nel comitato misto in funzione della questione trattata.
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