Art. 2

Art. 2

In vigore dal 9 ott 2017
La posizione che deve essere adottata dall'Unione relativamente alle decisioni del comitato misto di cui all'articolo 17 dell'accordo per quanto riguarda semplicemente l'inclusione della legislazione dell'Unione nell'allegato I dell'accordo, previ eventuali adeguamenti tecnici necessari, è stabilita dalla Commissione, previa consultazione di un comitato speciale nominato dal Consiglio.
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