Art. 1

Art. 1

In vigore dal 9 ott 2017
1.   L'accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania, la Repubblica di Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (ECAA), è approvato a nome dell'Unione (4). 2.   Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di approvazione di cui all'articolo 29, paragrafo 2, dell'accordo (5) e a effettuare la notifica seguente: «1. In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla “Comunità europea” nel testo dell'accordo si intendono fatti, ove opportuno, all'“Unione europea”. 2. In seguito alla loro adesione all'Unione europea, la Repubblica di Bulgaria, la Romania e la Repubblica di Croazia sono diventati Stati membri dell'Unione europea e conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, dell'accordo hanno cessato di conseguenza di essere parti associate ai sensi dell'accordo.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2018:145:oj#art-1