Art. 4

Art. 4

In vigore dal 4 ott 2017
1.   Entro un termine di due mesi dalla notifica della presente decisione il Lussemburgo comunica alla Commissione le informazioni relative al metodo impiegato per il calcolo dell'importo esatto dell'aiuto. 2.   Il Lussemburgo informa la Commissione dello stato di avanzamento delle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione fino al recupero integrale dell'aiuto concesso di cui all'. Comunica immediatamente, su semplice richiesta della Commissione, tutte le informazioni relative alle misure già adottate e a quelle previste per conformarsi alla presente decisione.
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