Art. 2
In vigore dal 31 ago 2017
(1) La Spagna procede al recupero dell'aiuto di cui all', paragrafi 1 e 3, presso il beneficiario.
(2) Gli importi da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono stati posti a disposizione del beneficiario fino a quella del loro effettivo recupero.
(3) Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (39) e del regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione (40) che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004.
(4) La Spagna annulla tutti i pagamenti in essere dell'aiuto di cui all', paragrafi 1 e 3, con effetto alla data di adozione della presente decisione.
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