Art. 2

Art. 2

In vigore dal 28 ago 2017
Le organizzazioni del settore di produzione di prodotti alimentari e bevande registrate a EMAS tengono conto del documento di riferimento settoriale di cui all' e sono invitate a: — avvalersi dei pertinenti elementi del documento di riferimento settoriale, quando sviluppano ed applicano il loro sistema di gestione ambientale alla luce delle analisi ambientali, — avvalersi dei pertinenti indicatori di prestazione ambientale settoriale descritti nel documento di riferimento settoriale per comunicare in merito alle loro prestazioni per quanto riguarda gli aspetti ambientali più specifici riportati nella loro dichiarazione ambientale, — indicare nella dichiarazione ambientale in che modo le migliori pratiche di gestione ambientale e gli esempi di eccellenza sono stati presi in considerazione per valutare le loro prestazioni ambientali e i fattori connessi a tali prestazioni.
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