Art. 1
In vigore dal 24 ago 2017
La decisione (PESC) 2016/849 è così modificata:
1)
all'articolo 27, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera a) e al paragrafo 2 non si applica:
a)
qualora il comitato delle sanzioni abbia stabilito, in una valutazione caso per caso, che una deroga è necessaria per agevolare il lavoro delle organizzazioni internazionali e non governative che svolgono attività di assistenza e di soccorso nella RPDC a favore della popolazione civile;
b)
alle transazioni finanziarie con la Foreign Trade Bank o con la Korean National Insurance Company (KNIC) qualora tali transazioni riguardino esclusivamente le attività delle missioni diplomatiche nell'RPDC o le attività umanitarie svolte dalle Nazioni Unite o in coordinamento con esse.»;
2)
l'articolo 36 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 36 bis
In deroga alle misure imposte dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) e 2371 (2017), purché il comitato delle sanzioni abbia accertato che la deroga è necessaria per agevolare il lavoro delle organizzazioni internazionali e non governative che svolgono attività di assistenza e di soccorso nella RPDC a favore della popolazione civile della RPDC, l'autorità competente di uno Stato membro concede l'autorizzazione necessaria.»;
3)
l'allegato II della decisione (PESC) 2016/849 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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