Art. 2

Art. 2

In vigore dal 10 ago 2017
Le modifiche eventualmente apportate al regime, quale presentato alla Commissione a fini di riconoscimento il 24 maggio 2017, che possono avere un'incidenza sostanziale sulla presente decisione sono notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esamina le modifiche notificate per stabilire se il regime continua a rispettare adeguatamente i criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.
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