Art. 1

Art. 1

In vigore dal 10 ago 2017
Il regime volontario «REDcert» (nel prosieguo «il regime»), presentato alla Commissione a fini di riconoscimento il 24 maggio 2017, dimostra che le partite di biocarburanti o di bioliquidi prodotte in conformità alle norme di produzione di biocarburanti e bioliquidi fissate in tale regime sono conformi ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7 ter, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE. Il regime contiene inoltre dati accurati ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e dell'articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE.
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