Art. 2
In vigore dal 4 ago 2017
1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. L'esecuzione tecnica dei progetti di cui all', paragrafo 3, è realizzata dall'ISU, rappresentata dal Centro internazionale di Ginevra per lo sminamento a fini umanitari («GICHD)».
3. L'ISU svolge tali compiti sotto la responsabilità dell'alto rappresentante. A tal fine, l'alto rappresentante definirà le necessarie modalità con il GICHD.
Storico versioni
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