Art. 1
In vigore dal 4 ago 2017
1. Per contribuire alla sicurezza umana sostenendo l'attuazione del piano d'azione di Maputo 2014-2019 adottato dagli Stati parte in occasione della terza conferenza di revisione della convenzione del 1997 sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione («convenzione»), nel quadro della strategia europea in materia di sicurezza e conformemente alle pertinenti decisioni della comunità internazionale, l'Unione europea persegue i seguenti obiettivi:
a)
sostenere gli sforzi degli Stati parte della convenzione per attuare gli aspetti del piano d'azione di Maputo relativi allo sminamento;
b)
sostenere gli sforzi degli Stati parte della convenzione per attuare gli aspetti del piano d'azione di Maputo relativi all'assistenza alle vittime;
c)
promuovere l'universalizzazione della convenzione;
d)
sostenere gli sforzi degli Stati parte della convenzione per attuare gli aspetti del piano d'azione di Maputo relativi alla distruzione delle scorte;
e)
dimostrare l'impegno continuo dell'Unione e dei suoi Stati membri a favore della convenzione e la loro determinazione a cooperare con gli Stati che necessitano di sostegno per rispettare i loro impegni conformemente alla convenzione, e a estendere l'assistenza a tali Stati, nonché rafforzare il ruolo guida dell'Unione nel perseguire il proposito della convenzione di porre fine in modo definitivo alle sofferenze e alle perdite di vite umane causate dalle mine antipersona.
2. Tutti gli obiettivi di cui al paragrafo 1 i devono essere perseguiti in modo da rafforzare la tradizione, promossa dalla convenzione, di partenariato e di collaborazione tra Stati, organizzazioni non governative e organizzazioni di altro tipo, compresi i rappresentanti delle comunità colpite dal problema delle mine. Tutte le azioni dovranno ricomprendere aspetti di genere e di diversità a livello di progettazione, gestione e attuazione.
3. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l'Unione sostiene i seguenti progetti:
a)
sminamento: prestare sostegno all'attuazione dell'azione III del piano d'azione di Maputo, anche agevolando e rafforzando la pianificazione e la comunicazione nazionali in un massimo di cinque Stati parte colpiti per i quali sono imminenti le scadenze per lo sminamento nel 2018, 2019, 2020 e oltre;
b)
assistenza alle vittime: prestare sostegno all'attuazione delle azioni di assistenza alle vittime del piano d'azione di Maputo in un massimo di cinque Stati parte colpiti. Il progetto presterà sostegno agli Stati parte affinché inseriscano gli aspetti del piano d'azione di Maputo relativi all'assistenza alle vittime in una politica integrata connessa con le politiche nazionali in materia di diritti umani e diritti delle persone con disabilità. Il progetto è volto ad aiutare le vittime delle mine a diventare agenti attivi nel proprio sviluppo;
c)
al fine di promuovere l'universalizzazione della convenzione, il progetto sosterrà la presidenza della convenzione e una task force ad alto livello nell'avviare il dialogo ad alto livello con Stati che non sono parti della convenzione. Lo studio sulla sicurezza delle frontiere avviato conformemente alla decisione 2012/700/PESC sarà sviluppato ulteriormente;
d)
distruzione delle scorte: sostegno all'attuazione delle azioni di distruzione delle scorte del piano d'azione di Maputo;
e)
al fine di dimostrare l'impegno dell'Unione e garantirne la visibilità, sarà tenuto un evento di lancio per promuovere la presente decisione e il sostegno dell'Unione all'azione antimine in generale e sarà organizzato un evento di chiusura per pubblicizzare le attività previste dalla presente decisione e i loro risultati, sottolineando in tal modo il contributo dell'Unione.
4. Le misure da intraprendere per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono descritte in dettaglio nell'allegato.
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