Art. 1

Art. 1

In vigore dal 4 ago 2017
La decisione (PESC) 2015/1333 è così modificata: 1) all'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri possono, conformemente ai punti da 5 a 9 dell'UNSCR 2146 (2014) e al punto 2 dell'UNSCR 2362 (2017), ispezionare in alto mare le navi designate avvalendosi di tutte le misure commisurate alle circostanze specifiche, nel pieno rispetto del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti umani, a seconda dei casi, effettuare tali ispezioni e ordinare alle navi di adottare i provvedimenti opportuni ai fini della restituzione del petrolio, inclusi il petrolio greggio e i prodotti petroliferi raffinati, alla Libia, con il consenso del governo libico e in coordinamento con il medesimo.»; 2) l'articolo 7 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Uno Stato membro che è lo Stato di bandiera di una nave designata ordina, se la designazione del comitato ha così specificato, alla nave di non caricare, trasportare o scaricare petrolio, inclusi il petrolio greggio e i prodotti petroliferi raffinati, illecitamente esportato dalla Libia, in assenza di istruzioni del punto di contatto del governo libico, di cui al punto 3 dell'UNSCR 2146 (2014).»; b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   È vietata la transazione finanziaria eseguita da cittadini degli Stati membri o da entità sotto la loro giurisdizione o a partire dai territori degli Stati membri relativa al petrolio, inclusi il petrolio greggio e i prodotti petroliferi raffinati, illecitamente esportato dalla Libia a bordo delle navi designate, se la designazione del comitato ha così specificato.»; 3) all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel rispettivo territorio alle persone designate e sottoposte a restrizioni di viaggio dal Consiglio di sicurezza o dal comitato conformemente al punto 22 dell'UNSCR 1970 (2011), al punto 23 dell'UNSCR 1973 (2011), al punto 4 dell'UNSCR 2174 (2014), al punto 11 dell'UNSCR 2213 (2015) e al punto 11 dell'UNSCR 2362 (2017), elencate nell'allegato I.»; 4) all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Sono congelati tutti i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone ed entità designate e assoggettate al congelamento dei beni dal Consiglio di sicurezza o dal comitato conformemente al punto 22 dell'UNSCR 1970 (2011), ai punti 19 e 23 dell'UNSCR 1973 (2011), al punto 4 dell'UNSCR 2174 (2014), al punto 11 dell'UNSCR 2213 (2015) e al punto 11 dell'UNSCR 2362 (2017), elencate nell'allegato III.»
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