Art. 6
Personale
In vigore dal 4 ago 2017
Personale
1. La squadra di stabilizzazione dell'UE, compreso il suo vice caposquadra, è costituita essenzialmente da personale distaccato dagli Stati membri, dalle istituzioni dell'Unione o dal SEAE. Può altresì essere assunto personale dal capo della squadra, ove necessario, su base contrattuale, in particolare se le mansioni richieste non sono ricoperte da personale distaccato dall'autorità distaccante.
2. Ogni autorità distaccante sostiene i costi relativi al personale che ha distaccato presso la squadra di stabilizzazione dell'UE, inclusi le spese di viaggio per e dal luogo di schieramento, gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità diverse da quelle giornaliere, nonché le indennità di sede disagiata e di rischio.
3. Ogni autorità distaccante che ha distaccato un membro del personale è competente per eventuali azioni connesse al distacco, proposte dal membro del personale in questione o che lo riguardano, ed è competente a proporre eventuali azioni nei confronti del membro del personale oggetto del distacco.
4. Tutto il personale assolve i propri compiti operando nell'interesse della squadra di stabilizzazione dell'UE. Tutto il personale rispetta i principi e le norme minime di sicurezza stabiliti dalla decisione 2013/C 190/01 dell'AR (1).
Storico versioni
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