Art. 12 · Comunicazione di informazioni

Art. 12

Comunicazione di informazioni

In vigore dal 4 ago 2017
Comunicazione di informazioni 1.   La squadra di stabilizzazione dell'UE rispetta i principi e le norme minime di sicurezza stabiliti dalla decisione 2013/C 190/01. 2.   L'AR è autorizzato a comunicare alla missione multidimensionale integrata di stabilizzazione delle Nazioni Unite in Mali (MINUSMA), se opportuno e in funzione delle esigenze operative dell'azione di stabilizzazione dell'UE, le informazioni e i documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» prodotti ai fini dell'azione, in conformità delle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE di cui alla decisione 2013/C 190/01. A tal fine possono essere adottate disposizioni a livello locale. 3.   L'AR può delegare le autorizzazioni a comunicare, come pure la competenza a concludere le disposizioni di cui al presente articolo, al capo della squadra di stabilizzazione dell'UE.
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