Art. 1

Art. 1

In vigore dal 4 ago 2017
1.   Al fine di promuovere la pace e la sicurezza, nonché un multilateralismo efficace a livello globale e regionale, l'Unione persegue i seguenti obiettivi: — rafforzare la pace e la sicurezza nel vicinato dell'Unione attraverso la riduzione della minaccia rappresentata dal traffico illecito e dall'eccessiva accumulazione di SALW e di munizioni convenzionali nella regione dell'OSCE, — promuovere un multilateralismo efficace a livello regionale incoraggiando l'azione dell'OSCE volta a impedire il traffico illecito e l'eccessiva accumulazione di SALW e munizioni convenzionali. 2.   Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1, l'Unione adotta le seguenti misure: — ridurre il rischio di proliferazione illecita di SALW nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, — smaltire le munizioni in eccedenza in Georgia. Una descrizione particolareggiata dei progetti di cui al presente paragrafo figura nell'allegato.
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