Art. 2
In vigore dal 27 lug 2017
1. Il Belgio è tenuto a sopprimere l'esenzione dall'imposta sulle società di cui all' e di assoggettare all'imposta sulle società i soggetti a favore dei quali tale esenzione è applicata.
2. La misura con cui il Belgio adempie gli obblighi di cui al paragrafo 1 deve essere adottata entro la fine dell'anno civile in corso alla data della notifica della presente decisione. La misura in questione deve essere applicata ai redditi delle attività economiche generati al più tardi a partire dall'inizio dell'esercizio successivo a quello della sua adozione.
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