Art. 2

Art. 2

In vigore dal 17 lug 2017
Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, per quanto riguarda gli aspetti di competenza dell'Unione, lo strumento di accettazione previsto dall'articolo 13, paragrafo 3, del protocollo modificato (10).
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