Art. 5 · Ruoli e responsabilità dell'ufficio europeo di coordinamento

Art. 5

Ruoli e responsabilità dell'ufficio europeo di coordinamento

In vigore dal 11 lug 2017
Ruoli e responsabilità dell'ufficio europeo di coordinamento L'ufficio europeo di coordinamento è incaricato di sostenere la rete EURES nello svolgimento dei suoi compiti relativi alla trasmissione coordinata al portale EURES delle informazioni sulle offerte di lavoro e sui profili di persone in cerca di occupazione, in particolare: a) istituendo e gestendo l'infrastruttura tecnica necessaria per ricevere i dati dagli Stati membri attraverso il singolo canale coordinato; b) attraverso la gestione e l'ulteriore sviluppo del portale EURES e dei relativi sistemi informatici, ai fini della prestazione di servizi di ricerca e di incrocio per la rete EURES e per gli utenti finali attraverso servizi self-service sul portale EURES; c) istituendo e gestendo l'infrastruttura tecnica necessaria per consentire ai membri di EURES e, se del caso, ai partner di EURES di accedere alle offerte di lavoro e ai profili di persone in cerca di occupazione sul portale EURES, in modo da renderli disponibili e consultabili da parte del loro personale e degli utenti dei loro portali di ricerca di lavoro; d) garantendo che tutte le attività connesse allo scambio e alla trasmissione dei dati si svolgano nel pieno rispetto del regolamento (UE) 2016/589 e dei principi generali stabiliti nella presente decisione e intervenendo sempre in caso contrario; e) fornendo e aggiornando regolarmente le informazioni sulle misure e sui sistemi predisposti per garantire la qualità, la sicurezza, l'integrità, la riservatezza e la tracciabilità dei dati, compresa la protezione dei dati personali; f) predisponendo una sezione dedicata sull'Extranet del portale EURES, nonché altri strumenti e il supporto necessario per consentire agli uffici di coordinamento nazionali e ai membri e ai partner di EURES di scambiarsi informazioni, nonché di gestire reclami in modo efficiente conformemente al regolamento e alla presente decisione; g) preparando, aggiornando e pubblicando sull'Extranet del portale EURES tutta la documentazione tecnica e di altra natura necessaria al funzionamento della trasmissione e dello scambio dei dati, in particolare dei documenti previsti dall'.
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