Art. 3 · Ruoli e responsabilità degli uffici di coordinamento nazionali

Art. 3

Ruoli e responsabilità degli uffici di coordinamento nazionali

In vigore dal 11 lug 2017
Ruoli e responsabilità degli uffici di coordinamento nazionali A norma dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/589, gli uffici di coordinamento nazionali, nei rispettivi Stati membri, hanno il compito di tenere informato l'ufficio europeo di coordinamento in merito al sistema nazionale di ammissione e alla sua applicazione, in particolare: a) fornendo informazioni sul sistema nazionale di ammissione, compresi tutti i criteri e i requisiti applicati, presentando il modello comune compilato di cui all' e, se del caso, aggiornandolo; b) tenendo informato l'ufficio europeo di coordinamento in merito ai membri e ai partner di EURES ammessi conformemente al sistema nazionale di ammissione; c) tenendo informato l'ufficio europeo di coordinamento in merito a qualsiasi rifiuto dell'ammissione a causa della mancata osservanza, in particolare, dell'allegato I, sezione 1, punto 1, del regolamento (UE) 2016/589; d) tenendo informato l'ufficio europeo di coordinamento in merito a qualsiasi revoca dell'ammissione dei membri e dei partner di EURES, e in merito ai relativi motivi.
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