Art. 3

Art. 3

In vigore dal 11 lug 2017
1.   L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione delle misure di cui all', paragrafo 2, primo comma, è pari a 1 431 156,90 EUR. 2.   Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione europea. 3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2. A tal fine conclude un accordo di finanziamento con il segretariato OSCE. L'accordo prevede che il segretariato OSCE assicuri la visibilità del contributo dell'Unione corrispondente alla sua entità. 4.   La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale procedimento e della data di conclusione dell'accordo di finanziamento.
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