Art. 4

Art. 4

In vigore dal 11 lug 2017
1.   Le denominazioni protette a norma della sottosezione 3 «Indicazioni geografiche» del capitolo 9 del titolo IV dell'accordo possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commerci prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini, vini aromatizzati o bevande spiritose conformi alla specifica corrispondente. 2.   A norma dell'articolo 207 dell'accordo, gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione applicano la protezione di cui agli articoli da 204 a 206 del titolo IV dell'accordo, anche su richiesta di una parte interessata.
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