Art. 3 · Criteri per l'adozione di decisioni delegate relative alla trasmissione di informazioni statistiche riservate al Comitato di risoluzione unico

Art. 3

Criteri per l'adozione di decisioni delegate relative alla trasmissione di informazioni statistiche riservate al Comitato di risoluzione unico

In vigore dal 5 lug 2017
Criteri per l'adozione di decisioni delegate relative alla trasmissione di informazioni statistiche riservate al Comitato di risoluzione unico 1.   Una decisione relativa alla trasmissione di informazioni statistiche riservate al Comitato di risoluzione unico è adottata mediante una decisione delegata solo se tali informazioni sono, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4 bis, del Regolamento (CE) n. 2533/98, necessarie per l'esercizio dei compiti del Comitato di risoluzione unico. Le informazioni statistiche riservate da trasmettere al Comitato di risoluzione unico devono essere adeguate, pertinenti e non eccedenti rispetto a tali compiti. 2.   Una decisione relativa alla trasmissione di informazioni statistiche riservate al Comitato di risoluzione unico è adottata mediante una decisione delegata solo a) se le informazioni sono necessarie al Comitato di risoluzione unico per effettuare una verifica dell'interesse pubblico al fine di valutare se e come le misure di risoluzione incidano sulle controparti dal punto di vista della stabilità finanziaria e di verificare le interconnessioni finanziarie con altre istituzioni finanziarie e controparti; b) se la trasmissione di tali informazioni non pregiudica l'adempimento dei compiti del SEBC.
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