Art. 9 · Soppressione, riduzione o sospensione del contributo finanziario dell'Unione

Art. 9

Soppressione, riduzione o sospensione del contributo finanziario dell'Unione

In vigore dal 4 lug 2017
Soppressione, riduzione o sospensione del contributo finanziario dell'Unione 1.   Se PRIMA non è attuato o è attuato in maniera inadeguata, parziale o tardiva, la Commissione può porre termine, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell'Unione di cui all', paragrafo 1, in funzione dell'effettiva attuazione di PRIMA. 2.   Se gli Stati partecipanti non contribuiscono o contribuiscono parzialmente o tardivamente al finanziamento di PRIMA, la Commissione può porre termine, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell'Unione di cui all', paragrafo 1, tenendo conto dell'importo del finanziamento assegnato dagli Stati partecipanti all'attuazione di PRIMA.
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