Art. 7
Regole di partecipazione e diffusione
In vigore dal 4 lug 2017
Regole di partecipazione e diffusione
1. PRIMA-IS è considerato un organismo di finanziamento ai sensi del regolamento (UE) n. 1290/2013 e fornisce un sostegno finanziario alle azioni indirette di cui all', paragrafo 1, lettera a), della presente decisione, in conformità delle norme stabilite in tale regolamento, fatte salve le deroghe di cui al presente articolo.
2. In deroga all', paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1290/2013, il numero minimo di partecipanti corrisponde a tre soggetti giuridici stabiliti in tre paesi diversi considerati Stati partecipanti a norma della presente decisione entro il termine di presentazione nell'ambito del pertinente invito a presentare proposte, di cui:
a)
almeno uno è stabilito in uno Stato membro o paese terzo associato a Orizzonte 2020 e che non rientra nella lettera b); e
b)
almeno uno è stabilito in un paese terzo di cui all', paragrafo 2, o in un paese terzo che si affaccia sul Mediterraneo.
3. In deroga all', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1290/2013, in casi debitamente giustificati previsti nel piano di lavoro annuale, la condizione minima è la partecipazione di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato partecipante a norma della presente decisione, entro il termine di presentazione nell'ambito del pertinente invito a presentare proposte.
4. In deroga all', paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1290/2013, i seguenti partecipanti sono ammissibili al finanziamento da parte di PRIMA-IS:
a)
qualsiasi soggetto giuridico stabilito in uno Stato partecipante o costituito a norma del diritto dell'Unione;
b)
qualsiasi organizzazione internazionale di interesse europeo quale definita all', paragrafo 1, punto 12, del regolamento (UE) n. 1290/2013.
5. Nel caso della partecipazione di un'organizzazione internazionale o di un soggetto giuridico stabilito in un paese che non è uno Stato partecipante, nessuno dei quali è ammissibile al finanziamento ai sensi del paragrafo 4, il finanziamento a titolo di PRIMA-IS può essere concesso a condizione che sia rispettata almeno una delle condizioni seguenti:
a)
la partecipazione è considerata essenziale da PRIMA-IS ai fini della realizzazione dell'azione;
b)
tale finanziamento è previsto in un accordo scientifico e tecnologico bilaterale, o in un altro accordo tra l'Unione e l'organizzazione internazionale o, nel caso di soggetti stabiliti in un paese che non è uno Stato partecipante, il paese in cui è stabilito il soggetto giuridico.
6. Fatti salvi il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 e il regolamento (UE) n. 1290/2013, il modello di convenzione di sovvenzione applicabile può prevedere che anche i soggetti giuridici stabiliti in paesi che non sono Stati partecipanti e che ricevono finanziamenti da PRIMA-IS forniscano garanzie finanziarie appropriate.
7. Fatto salvo il regolamento (UE) n. 1290/2013 e tenendo conto delle specificità di PRIMA, PRIMA-IS può introdurre nei piani di lavoro annuali un'ulteriore condizione di partecipazione per quanto concerne i tipi di soggetti che possono essere coordinatori di azioni indirette.
Storico versioni
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